Onorevoli Colleghi! - L'attuale normativa per l'istituzione di nuove province, così come prevista dall'articolo 21 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000), ha dato luogo a delle conseguenze negative. In particolare, l'articolo 21, fissando come criterio determinante per l'istituzione di una nuova provincia il solo parametro demografico (attraverso l'espressione «di norma 200.000 abitanti») e omettendo ogni riferimento al numero dei comuni e alla dimensione territoriale necessarie allo scopo, ha dato vita a delle «micro-province». Queste hanno certamente un numero di abitanti vicino ai 200.000, ma con pochi comuni e una dimensione territoriale ridotta.
Inoltre, non essendo prevista una distanza minima tra i capoluoghi preesistenti e quelli di nuova istituzione, si è verificata una disaggregazione delle aree metropolitane e una proliferazione di uffici provinciali, in contrasto con quanto previsto dalla lettera f) del comma 3 del medesimo articolo 21.
Infine, la normativa, nel favorire l'equilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale (ai sensi della lettera b) del comma 3 dell'articolo